Statuto dell'Associazione Sguazzi Onlus

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ARTICOLO 1
Costituzione e sede

È costituita l'Associazione denominata "Sguazzi", presso la biblioteca Civica, Via Matteotti, 10 - 24046 Osio Sotto (BG). L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della L. 266/91 e della L.R. 22/93, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato".

ARTICOLO 2
Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

Gli iscritti sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri iscritti che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 3
Scopi dell'associazione

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, di condivisione e confronto culturale e di valorizzazione e tutela ambientale, prevalentemente attraverso attività di ricerca e miglioramento del benessere dell'individuo e della collettività.

In particolare Sguazzi opera proponendo, promuovendo, patrocinando e realizzando progetti che riflettano il carattere e gli scopi dell'Associazione.

L'organizzazione si avvale dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti.

L'organizzazione può operare nei seguenti settori:

  • assistenza sociale
  • beneficenza
  • formazione
  • tutela e valorizzazione dell'ambiente
  • promozione della cultura e dell'arte
  • tutela dei diritti civili
per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo articolo 4.

 

ARTICOLO 4
Oggetto

Sguazzi promuove e sviluppa le potenzialità dell'ambiente acquatico come luogo privilegiato per la relazione tra persone anche fisicamente e/o psichicamente svantaggiate attraverso la pratica di attività ludiche aggregative. Sguazzi riconosce altresì il ruolo fondamentale della qualità della relazione sociale e personale nella riduzione di tale svantaggio.

L'associazione persegue i suoi scopi anche:

  • organizzando attività di servizio e/o singole iniziative in risposta a bisogni individuati nell'ambito degli obiettivi dell'Associazione.
  • promuovendo la sensibilizzazione delle persone riguardo ai principi di solidarietà e corresponsabilità sociale, di tutela ambientale, di innovazione culturale e di pensiero.
  • collaborando con istituzioni, enti e altre associazioni nel conseguimento di obiettivi comuni.
  • attuando la formazione e la qualificazione degli associati e delle persone interessate, attraverso corsi di formazione e attività culturali in generale, avvalendosi di esperti e consulenti, anche tra i non soci.

 

Sguazzi si impegna a monitorare che i progetti e le attività in cui è coinvolta mantengano coerenza con il carattere e gli scopi del proprio Statuto, rifiutando strumentalizzazioni e deviazioni di ogni genere ad opera di soggetti interni ed esterni all'Associazione.

Al fine di svolgere la propria attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

ARTICOLO 5
Adesione all'Associazione

Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che, condividendone il carattere e gli scopi, ne fanno specifica richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo (Amici del Presidente).

Gli aderenti dell'organizzazione sono denominati Stravolontari, sottolineando la partecipazione attiva e assolutamente gratuita di ciascun membro dell'associazione.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

L'adesione all'Associazione va rinnovata entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'adesione all'Associazione garantisce il diritto di voto nell'assemblea generale, così come il diritto a proporsi quale candidato alla carica di Amico del Presidente.

Le prestazioni degli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

ARTICOLO 6
Decadenza, esclusione, recesso

Lo status di aderente all'associazione può venir meno:

  1. per decesso
  2. per esclusione, su delibera del Presidente, in seguito a comportamenti che configurino gravi violazioni:
    • degli scopi del presente statuto
    • degli obblighi eventualmente assunti verso l'Associazione
    • della legge, nell'esercizio dell'attività associativa
  3. per decadenza, in caso di mancato rinnovo dell'adesione
  4. per dimissioni volontarie
  5. per mancato versamento dell'eventuale contributo per l'esercizio sociale in corso.
In seguito ad esclusione, è ammesso ricorso all'Assemblea degli Aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

 

ARTICOLO 7
Diritti e doveri degli Aderenti

Gli aderenti possono eventualmente essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.

Gli aderenti hanno diritto:

  • di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega
  • di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali
  • di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione
  • di dare le dimissioni in qualsiasi momento

 

Gli aderenti sono obbligati:

  • a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione
  • a versare eventuale contributo annuale stabilito dall'assemblea

 

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

ARTICOLO 8
Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

  • l'Assemblea generale
  • Il gruppo di coordinamento
  • I responsabili di progetto
  • Gli amici del presidente
  • Il presidente

 

ARTICOLO 9
L'assemblea

L'assemblea generale è costituita da tutti i partecipanti all'attività dell'associazione (Stravolontari).

L'assemblea generale è convocata dal Presidente o dagli Amici del Presidente, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria su iniziative degli stessi o, dopo averle valutate, per discutere problematiche/questioni portate da uno o più volontari.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del consiglio direttivo (Amici del Presidente) o di un decimo degli aderenti:in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'assemblea straordinaria viene altresì convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

La convocazione dell'assemblea generale verrà effettuata mediante avviso pubblico e con metodi che possano garantire la più ampia diffusione dell'informazione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e delibera a maggioranza dei votanti presenti.

I votanti possono essere presenti personalmente o per delega. La delega è conferibile solo ad altro associato, ed ogni associato può ricevere al massimo una delega.

Le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto sono vincolanti per tutti gli associati, anche per quelli assenti o dissenzienti.

L'ordine del giorno e la successione degli interventi durante l'Assemblea Generale devono essere approvati dal Presidente e dagli AdP.

L'Assemblea:

  • ascolta, discute e valuta le relazioni dei responsabili di progetto
  • vota le linee guida dell'associazione
  • vota a maggioranza le mozioni
  • discute e approva i bilanci economici e sociali (preventivi e consuntivi)
  • approva le richieste di modifica dello statuto in presenza di almeno tre quarti degli associati e con voto favorevole della maggioranza dei presenti
  • individua le candidature per gli Amici del Presidente
  • elegge gli Amici del Presidente

 

L'assemblea ha un ruolo propulsivo, deve perciò essere continuamente stimolata, attraverso una costante opera formativa/informativa, mediante l'impiego di mezzi opportuni ed efficaci.

ARTICOLO 10
Gli amici del presidente

Il gruppo degli Amici del presidente è costituito da 7 persone elette a maggioranza dell'Assemblea generale. Essi rappresentano il Consiglio Direttivo.

 

All'interno del gruppo viene nominato il Presidente mediante consenso unanime.

Viene altresì eletto a maggioranza il Vice Presidente.

Gli Amici del Presidente:

  • hanno un mandato di massimo 3 anni, rinnovabile a distanza di almeno 1 anno dalla fine dello stesso
  • al conseguimento della carica di presidente il mandato di AdP viene sospeso
  • il gruppo si riunisce con frequenza trimestrale; in via straordinaria su indicazione del Presidente o di un terzo dei componenti
  • eleggono il Presidente mediante metodo del consenso
  • eleggono a maggioranza il Vice Presidente
  • per maggioranza hanno potere di veto sulle proposte e sui progetti raccolti e presentati dal Presidente
  • hanno funzioni consultive e di proposta
  • hanno il dovere di rappresentare le idee e le filosofie dell'Assemblea
  • il loro lavoro si basa inoltre sulle idee e sugli stimoli provenienti dal Gruppo di Coordinamento
  • sono in possesso di ogni informazione di cui sia in possesso anche il Presidente (Alta Comunicabilità)
  • le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti

 

ARTICOLO 11
Il Presidente

Il presidente:

  • Viene eletto con il Metodo del Consenso all'interno degli Amici del Presidente dagli stessi
  • Ha un mandato di 1 anno rinnovabile Consecutivamente al massimo per 1 volta
  • Allo scadere del mandato di Presidente rientra per almeno un anno come AdP
  • È responsabile di tutte le attività
  • Rappresenta l'Associazione nei rapporti con l'esterno
  • Organizza la parte burocratico-amministrativa direttamente o delegando altri all'interno dell'associativo
  • Approva i progetti che vengono presentati, dopo una consultazione degli AdP

In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca gli Amici del Presidente per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti all'organizzazione, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 12
Il gruppo di coordinamento

Il gruppo di coordinamento:

  • È un gruppo ad accesso libero
  • È accessibile a chiunque abbia bisogno di presentare/esprimere critiche o riflessioni
  • È il luogo per il confronto e lo sviluppo dei vari progetti
  • È il luogo dove poter raccogliere spunti di riflessione sul senso complessivo delle attività per poter dare indicazioni all'Assemblea
  • Si riunisce su richiesta di uno o più aderenti con notifica obbligatoria al Presidente
  • Relaziona con continuità agli Adp

 

ARTICOLO 13
I responsabili di progetto

L'attività dell'associazione viene svolta mediante la realizzazione di singoli progetti. Ciascun progetto ha un responsabile che risponde direttamente dell'organizzazione, dello svolgimento e delle finalità verso il Presidente dell'Associazione.

  • Può diventare Responsabile di Progetto chiunque, previa approvazione del Presidente, voglia rendersi responsabile di un'azione / progetto / attività compatibile con quelle dell'associazione
  • Il Responsabile può delegare parti di lavoro o essere sostituito qualora lo richiedesse
  • L'esistenza del singolo progetto è strettamente legata alla disponibilità di un Responsabile di Progetto; se questa figura dovesse venire meno il progetto sarà da ritenersi concluso.
La responsabilità del progetto verso l'esterno dell'organizzazione è da attribuirsi comunque al Presidente.

 

ARTICOLO 14
Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

ARTICOLO 15
Patrimonio ed Esercizi Sociali

L'Associazione, basata sull'operato volontario e gratuito dei suoi aderenti, trae le riserve economiche per lo svolgimento della propria attività da:

  • quota associativa volontaria e contributi degli aderenti
  • contributo di privati
  • contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche
  • donazioni e lasciti testamentari
  • rimborsi derivanti da convenzioni
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
  • entrate derivanti da campagne di finanziamento
  • eventuali proventi di gestione

 

L'associazione può assumere obbligazioni, stipulare contratti, valersi della collaborazione di dipendenti o professionisti regolarmente retribuiti, per lo svolgimento delle attività connesse agli scopi associativi.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, a cura degli AdP, il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e di un altro componente degli Amici del Presidente.

ARTICOLO 16
Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione viene eseguito per la volontà espressa nell'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

In caso di scioglimento il Patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in analogo settore, secondo quanto disposto dall'art.5, comma 4 della legge 266/91, secondo le indicazioni degli Amici del Presidente.


Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n° 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

ARTICOLO 17
Regolamento

Il regolamento, e sue successive rettifiche, delle attività dell'organizzazione eventualmente predisposto dagli Amici del Presidente e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di adeguati sistemi di comunicazione. Gli aderenti possono richiederne copia personale.