ARTICOLO 1
Costituzione e sede
È costituita l'Associazione denominata "Sguazzi", presso la biblioteca Civica, Via Matteotti, 10 - 24046 Osio Sotto (BG). L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della L. 266/91 e della L.R. 22/93, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato".
ARTICOLO 2
Carattere dell'associazione
L'associazione è apartitica e aconfessionale, ha carattere volontario e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà , trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
Gli iscritti sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri iscritti che con terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
ARTICOLO 3
Scopi dell'associazione
L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, di condivisione e confronto culturale e di valorizzazione e tutela ambientale, prevalentemente attraverso attività di ricerca e miglioramento del benessere dell'individuo e della collettività .
In particolare Sguazzi opera proponendo, promuovendo, patrocinando e realizzando progetti che riflettano il carattere e gli scopi dell'Associazione.
L'organizzazione si avvale dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti.
L'organizzazione può operare nei seguenti settori:
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ARTICOLO 4
Oggetto
Sguazzi promuove e sviluppa le potenzialità dell'ambiente acquatico come luogo privilegiato per la relazione tra persone anche fisicamente e/o psichicamente svantaggiate attraverso la pratica di attività ludiche aggregative. Sguazzi riconosce altresì il ruolo fondamentale della qualità della relazione sociale e personale nella riduzione di tale svantaggio.
L'associazione persegue i suoi scopi anche:
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Sguazzi si impegna a monitorare che i progetti e le attività in cui è coinvolta mantengano coerenza con il carattere e gli scopi del proprio Statuto, rifiutando strumentalizzazioni e deviazioni di ogni genere ad opera di soggetti interni ed esterni all'Associazione.
Al fine di svolgere la propria attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
ARTICOLO 5
Adesione all'Associazione
Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che, condividendone il carattere e gli scopi, ne fanno specifica richiesta e la cui domanda viene accolta dal consiglio direttivo (Amici del Presidente).
Gli aderenti dell'organizzazione sono denominati Stravolontari, sottolineando la partecipazione attiva e assolutamente gratuita di ciascun membro dell'associazione.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
L'adesione all'Associazione va rinnovata entro il 28 febbraio di ogni anno.
L'adesione all'Associazione garantisce il diritto di voto nell'assemblea generale, così come il diritto a proporsi quale candidato alla carica di Amico del Presidente.
Le prestazioni degli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
ARTICOLO 6
Decadenza, esclusione, recesso
Lo status di aderente all'associazione può venir meno:
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ARTICOLO 7
Diritti e doveri degli Aderenti
Gli aderenti possono eventualmente essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.
Gli aderenti hanno diritto:
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Gli aderenti sono obbligati:
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Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.
ARTICOLO 8
Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
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ARTICOLO 9
L'assemblea
L'assemblea generale è costituita da tutti i partecipanti all'attività dell'associazione (Stravolontari).
L'assemblea generale è convocata dal Presidente o dagli Amici del Presidente, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria su iniziative degli stessi o, dopo averle valutate, per discutere problematiche/questioni portate da uno o più volontari.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del consiglio direttivo (Amici del Presidente) o di un decimo degli aderenti:in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L'assemblea straordinaria viene altresì convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
La convocazione dell'assemblea generale verrà effettuata mediante avviso pubblico e con metodi che possano garantire la più ampia diffusione dell'informazione.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione e delibera a maggioranza dei votanti presenti.
I votanti possono essere presenti personalmente o per delega. La delega è conferibile solo ad altro associato, ed ogni associato può ricevere al massimo una delega.
Le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto sono vincolanti per tutti gli associati, anche per quelli assenti o dissenzienti.
L'ordine del giorno e la successione degli interventi durante l'Assemblea Generale devono essere approvati dal Presidente e dagli AdP.
L'Assemblea:
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L'assemblea ha un ruolo propulsivo, deve perciò essere continuamente stimolata, attraverso una costante opera formativa/informativa, mediante l'impiego di mezzi opportuni ed efficaci.
ARTICOLO 10
Gli amici del presidente
Il gruppo degli Amici del presidente è costituito da 7 persone elette a maggioranza dell'Assemblea generale. Essi rappresentano il Consiglio Direttivo.
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All'interno del gruppo viene nominato il Presidente mediante consenso unanime.
Viene altresì eletto a maggioranza il Vice Presidente.
Gli Amici del Presidente:
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ARTICOLO 11
Il Presidente
Il presidente:
In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca gli Amici del Presidente per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti all'organizzazione, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
ARTICOLO 12
Il gruppo di coordinamento
Il gruppo di coordinamento:
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ARTICOLO 13
I responsabili di progetto
L'attività dell'associazione viene svolta mediante la realizzazione di singoli progetti. Ciascun progetto ha un responsabile che risponde direttamente dell'organizzazione, dello svolgimento e delle finalità verso il Presidente dell'Associazione.
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ARTICOLO 14
Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.
ARTICOLO 15
Patrimonio ed Esercizi Sociali
L'Associazione, basata sull'operato volontario e gratuito dei suoi aderenti, trae le riserve economiche per lo svolgimento della propria attività da:
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L'associazione può assumere obbligazioni, stipulare contratti, valersi della collaborazione di dipendenti o professionisti regolarmente retribuiti, per lo svolgimento delle attività connesse agli scopi associativi.
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, a cura degli AdP, il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e di un altro componente degli Amici del Presidente.
ARTICOLO 16
Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'associazione viene eseguito per la volontà espressa nell'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.
In caso di scioglimento il Patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in analogo settore, secondo quanto disposto dall'art.5, comma 4 della legge 266/91, secondo le indicazioni degli Amici del Presidente.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n° 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.
ARTICOLO 17
Regolamento
Il regolamento, e sue successive rettifiche, delle attività dell'organizzazione eventualmente predisposto dagli Amici del Presidente e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di adeguati sistemi di comunicazione. Gli aderenti possono richiederne copia personale.